NON MOLESTERAI IL FORESTIERO NÉ LO OPPRIMERAI,
PERCHÉ VOI SIETE STATI FORESTIERI NEL PAESE D'EGITTO
(Esodo 22,20)

Xenos è in greco lo straniero, l'ospite,
ed a sua volta l'italiano "ospite" indica colui che accoglie e colui che è accolto.
XENODOKÌA è l'accoglienza dell'ospite/straniero.
La Calabria nel corso dei secoli è stata meta di moltissimi popoli, a volte ospiti,
a volta ostili, diversi per tradizioni, lingue e religioni:
greci, latini, arabi, ebrei, normanni, albanesi, spagnoli,
occitanici, slavi, armeni, e altri ancora.
Di quel che rimane di questi flussi e influssi, della loro storia,
della loro cultura e della loro attualità vuole occuparsi questo blog,
senza ignorare le nuove immigrazioni.
Mi occuperò quindi dei popoli di antico insediamento e tuttora presenti:
Arbëreshe, Grecanici, Occitani e Rom, con occasionali incursioni
tra popoli non più presenti (Armeni e Germani) o presenti in modo sporadico (
Ebrei)
o in nuove forme (Arabi e Slavi), o presenti per la prima volta nelle nostre terre
in questi ultimi anni (Cinesi, Curdi, Romeni).

Eventi e appuntamenti

6/18 ottobre, Vaccarizzo (CS), S. Costantino Albanese (PZ), Melpignano (LE), Oristano: Per isole. Culture di minoranze

6/18 ottobre Cosenza, Campobasso, Potenza, Roma: Per isole. Culture di minoranze

31 ottobre Carosino (TA): Gli arbereshe e il Mediterraneo, e del libro "Il Mediterraneo vissuto" di Pierfranco Bruni

lunedì 20 ottobre 2008

Insediamenti valdesi




In questa cartina presento un quadro sintetico delle presenze occitano-valdesi in Calabria, traendone le notizie essenzialmente dal volume di Antonio Perrotta, I valdesi a San Sisto, Guardia, Montalto, San Vincenzo, Vaccarizzo, Argentina e Piano dei Rossi, Pellegrini, Cosenza, 2005.
Traggo invece dal volume di Cesare Colafemmina, Per la storia degli ebrei in Calabria. Saggi e documenti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, la segnalazione di due luoghi che si trovano al di fuori della cartina grande.




Sono segnate in rosso le principali località storiche dell'insediamento: Caldopiano, Greco, Guardia Piemontese, Montalto Uffugo, San Sisto dei Valdesi, San Vincenzo La Costa, Santa Maria La Castagna (erano presenti anche in altre frazioni, ma non sono segnate sulla cartina).

In blu sono segnate località di diverso carattere: Argentino (o Argentina), Piano dei Rossi e Vaccarizzo, da cui migrarono dopo il primo insediamento; Cosenza, dove forse vi furono presenze sporadiche, e che è terra valdese grazie al sangue che molti di loro vi versarono; Bisignano, che ebbe qualche sporatica presenza; Fuscaldo, Mottafollone e Tarsia, dove vi risiedettero dopo la conversione forzata.

In viola è segnalata Gesuiti, dove non è sicuro se furono presenti prima della strage dell'Inquisizione del 1561, o se vi furono solo deportati alcuni di loro come "convertiti".
Mi scuso anticipatamente per eventuali errori e omissioni, che cercherò di verificare e correggere al più presto.

mercoledì 8 ottobre 2008

Legge regionale 2003/15 per la tutela delle minoranze

Pubblico il testo della legge emanata dalla Regione Calabria che tutela la lingua e il patrimonio culturale delle nostre minoranze.
Cercherò in seguito di analizzarla, verificandone anche l'attuazione o meno.


LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 15
Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.

TITOLO I
Riconoscimento delle minoranze linguistiche
storiche della Calabria
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale lettera «r», con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l’aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell’attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.
Art. 2
Definizione di bene culturale
1. In attuazione della legge 15/12/1999 n. 482, dell’art. 56, lettera «r» dello Statuto regionale e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l’arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume, l’artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

TITOLO II
Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione
Art. 3
Insegnamento bilingue
1. I criteri generali per l’attuazione dell’art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.
2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinche´ nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all’art. 1 della presente legge venga istituito l’insegnamento bilingue nell’ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull’istruzione.
Art. 4
Interventi a favore di attività didattiche complementari
1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che´ vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell’autorità scolastica o in altra sede idonea.
Art. 5
Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche
1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l’utilizzo delle lingue minoritarie. 2. L’insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell’area umanisticopedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.
Art. 6
Dimensionamento scolastico
1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.
Art. 7
Corsi di alfabetizzazione
1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.
2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.
4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l’artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

TITOLO III
Istituzioni e attività culturali
Art. 8
Comitato regionale per le minoranze linguistiche
1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da:
a) Assessore alla cultura o suo delegato;
b) 4 Sindaci dei Comuni albanesi, 2 Sindaci dei Comuni grecanici, il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
c) 4 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall’Albo delle Associazioni, di cui: 2 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua occitanica;
d) 2 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e Reggio Calabria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell’organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all’insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall’Assessore alla Cultura o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell’Assessorato alla Cultura di livello non inferiore alla categoria D.
6. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte.
7. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunità linguistiche.
Art. 9
Approvazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute dal Comitato, approva gli interventi entro il 1o novembre di ogni anno.
Art. 10
Istituti regionali di cultura
1. Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali: a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italoalbanese di Sant’Adriano, l’Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;
b) è istituito, con sede in Bova Marina, l’Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;
c) è istituito a Guardia Piemontese l’Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;
d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell’art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.
Art. 11
Conferenza regionale dei Comuni alloglotti
1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all’articolo 1 della presente legge. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.
Art. 12
Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti
1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l’eventuale articolazione di tali organismi.
2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all’esame della Giunta regionale e, da questa, all’approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.
Art. 13
Associazioni e volontariato
1. La Regione Calabria riconosce l’associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all’art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonche´ a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
3. Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l’attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.
Art. 14
Promozione dell’associazionismo
1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.
2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.
3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.
Art. 15
Interventi di promozione culturale
1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:
a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all’articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione
di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l’economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;
d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;
e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all’estero;
g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all’estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.
Art. 16
Festival arberesh e centro musicale
1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.
2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.
3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.
Art. 17
Stampa, editoria, radio, televisioni
1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell’ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l’editoria.
Art. 18
Programmazione televisiva
1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.
Art. 19
Intervento speciale
1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:
a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purche´ comprovabile della autenticità della richiesta;
b) indagine nell’intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;
c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge. L’intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell’emigrazione estere;
d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;
e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l’installazione di insegne pubblicitarie bilingue.
Art. 20
Scambi culturali con le nazioni d’origine
1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

TITOLO IV
Tutela degli interessi socio-economici e ambientali
Art. 21
Tutela socio-economica
1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell’edilizia residenziale e dell’edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.
Art. 22
Patrimonio artistico religioso
1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell’ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l’opera di orientalizzazione dell’architettura e dell’iconografia sacra orientale.
Art. 23
Insediamenti abitativi antichi
1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gjitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.
Art. 24
Servizi fondamentali
1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all’art. 1 della presente legge.

TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 25
Norma finanziaria e finale
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 10 della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in C200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 ottobre 2003

Il Presidente
Chiaravalloti

martedì 7 ottobre 2008

Ottobre, piovono libri!

L'interessante evento “Ottobre piovono libri” comprende anche alcune iniziative
che riguardano le minoranze etniche,
e quelle calabresi in particolare.
Eccone il panorama.
Purtroppo sono indicate le località,
ma non le sedi:
spero di riuscire a saperne di più.


Vaccarizzo (CS), S. Costantino Albanese (PZ), Melpignano (LE) e Oristano
Dal 6 al 18 ottobre
Per isole. Culture di minoranze
Altipiani eventi e turismo in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura

L'iniziativa si propone di favorire lo scambio e il confronto tra le diverse minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle del meridione. Letteratura e musica, pertanto, costituiranno gli ambiti privilegiati in cui avverrà questo dialogo nella convinzione che, tra i diversi registri espressivi, sono quelli che più facilitano la comunicazione: il coinvolgimento di autori di grande notorietà come Carmine Abate o di figure eminenti di studiosi ed amministratori, come Marcello Marras o Sergio Blasi, accentuerà l'attenzione del pubblico, favorendo ulteriormente la compenetrazione e lo scambio tra sistemi espressivi e linguistici comuni ma variamente differenziati.

Info: 339 2642365 info@inaltipiani.it


COSENZA, CAMPOBASSO, POTENZA, ROMA
Dal 6 al 18 ottobre
Culture di minoranze
Altipiani eventi e turismo

L'iniziativa si propone di favorire lo scambio e il confronto tra le diverse comunità locali di lingua arberèsh, con particolare riferimento a quelle lucane, calabre e molisane, e anche con altre minoranze linguistiche dell'Italia meridionale, con particolare riferimento ai grecanici d'Aspromonte e alla comunità greco-salentina. Letteratura e musica, pertanto, costituiscono gli ambiti privilegiati in cui avviene questo dialogo nella convinzione che, tra i diversi registri espressivi, sono quelli che più facilitano la comunicazione: il coinvolgimento di autori di grande notorietà come Carmine Abate o di figure eminenti di studiosi ed amministratori, come Alberto Mario Cirese o Sergio Blasi, accentua l'attenzione del pubblico, favorendo ulteriormente la compenetrazione e lo scambio tra sistemi espressivi e linguistici comuni ma variamente differenziati.

Info: 339 2642365 info@inaltipiani.it


CAROSINO (TA)
31 ottobre Sala Conferenza del Centro Studi e Ricerche "Francesco Grisi"
Gli arbereshe (Italo albanesi) e il Mediterraneo, con presentazione del libro "Il Mediterraneo vissuto" di Pierfranco Bruni
Promosso da: Iral - Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura
Convegno sul ruolo delle minoranze linguistiche in Italia con particolare attenzione agli Arbereshe tra letteratura e musica.

Info: micolcultura@alice.it

lunedì 6 ottobre 2008

Popoli islamici

All'armi! all'armi! la campana sona:
li turchi sù arrivati a la marina!
Per secoli questo grido ha risuonato lungo quasi tutte le coste italiane, e con particolare intensità lungo le nostre. Rimasto nella memoria storica degli anziani, il ricordo delle incursioni "saracene", che ha determinato molto della nostra storia, influenzando anche la lingua e la cultura.

Presenti in Calabria sia con incursioni (per oltre un millennio: a partire dai primi dell’800 dC, viene annotato l’ultimo tentativo di incursione nel 1842 al largo di Punta Stilo!), che con occupazioni temporanee e la costituzione di piccoli emirati in varie località (Squillace, Santa Severina, Amantea, ecc.), gli “arabi” (detti variamente turchi, saraceni, mori, agareni, ed in altri modi ancora) non erano realmente tali.
Ciò che li unificava era la comune religione islamica, ma in realtà provenivano da un’enorme area che va dall’estremo occidente all’estremo oriente del bacino mediterraneo.
Nonostante fossero incursori e depredatori, strinsero intensi rapporti commerciali ed economici con la Calabria, alla quale trasmisero non solo terrore, ma anche cultura e conoscenze tecnologiche.
Grazie a loro giunsero colture come quella del gelsomino o di vari agrumi: bergamotto, e forse arance, mandarini e limoni.
Furono comunque uno degli elementi che causò la decadenza della nostra terra, non ultimo l’impoverimento demografico, con la cattura di schiavi, e l’abbandono delle coste.
Bisogna comunque dire che la cattura ed il commercio degli schiavi veniva esercitato anche dai cristiani nei riguardi delle popolazioni musulmane.
E bisogna anche aggiungere che in alcuni casi gli stessi calabresi, oppressi dalla miseria, si facevano catturare, nella speranza di un futuro migliore, o quanto meno di non morire di fame.

Uluj Alì (Occhialì)
Emblematica in questo senso la vicenda del pirata Occhialì, che, catturato dai turchi, si convertì all’islam, raggiunse posizioni di prestigio e guidò svariate incursioni in quella che una volta era la sua terra.
Oppure di Scipione Cicala (sebbene per alcuni fosse siciliano o genovese), sul quale resta una strofa di un antico canto popolare:
Arrivaru li turchi, a la marina
Cu Scipioni Cicala e novanta galeri.
Na matina di maggiu,
Cirò vozzi coraggiu
Mentre poi a settembri, toccò a Riggiu.
Genti fujiti, jiti a la muntagna,
Accussì di li turchi nessuno vi pigghia!


Dei rapporti e della dominazione testimoniano molte parole entrate nel nostro vocabolario: zirru, giarra, tafareda (contenitori); articoli commerciati erano fjannacca (collana) e juppuni (camicia femminile), e del linguaggio commerciale fanno parte anche magazeni e tamarru (venditore di datteri); tùmanu (unità di misura agraria), màzara (pietra per schiacciare gli alimenti preparati nel salaturi), gebia (vasca di irrigazione), farruba (carruba), zàccanu (recinto per animali), sciàbica (rete da pesca) mostrano l’influenza nelle tecniche agroalimentari, e termini come guàjara (ernia) e limbiccu (alambicco, per produrre l’alcol) appartengono al campo medico-farmaceutico.
Ed infine, turcju (turculus = piccolo turco) era il bambino morto senza battesimo, suraca (syriakè = siriana) erano i fagioli.
Restano tracce anche nei nomi di alcuni paesi: Saracena, Bagaladi (da Baha’llah = Splendore di Dio), e Altomonte si chiamava originariamente Brahalla (Baraka'llah = Benedizione di Dio), nonché molte contrade e località: Torre Saracena variamente presente, Pietra del Califfo a Stilo, e molti altri.
Dei musulmani rimasti, o discendenti da quelli che prima erano i dominatori, o schiavi catturati dai pirati "cristiani" restano alcuni cognomi: Alì, Morabito, Modafferi, Alfarano, ecc. e forse anche Armocida; un'origine "turca" potrebbero avere gli antenati delle varie famiglie Turco, Saraceno, Lomoro.
Secondo qualcuno, del trascorso di invasioni resta la diffidenza verso i forasteri, e dell'influenza islamica resta l'atavica rassegnazione e l'assoggettarsi al destino, ma questo è un campo molto più complesso da affrontare.

Oggi assistiamo ad un ritorno di elementi arabi e musulmani di tipo completamente diverso: curdi, irakeni, afghani, somali e maghrebini.
E’ il fenomeno dell’immigrazione: gli spostamenti di popoli sono sempre avvenuti e sempre avverranno, non possiamo che essere contenti che oggi si svolgano non immigrazioni pacifiche per quanto clandestine e “fastidiose”.
In questo campo, la Calabria, accanto a tutti i problemi che sappiamo, mostra fenomeni di integrazione con reciproco arricchimento culturale ed anche economico.

giovedì 2 ottobre 2008

Grecìa calabrese

Presento qui una brevissima introduzione ai grecanici di Calabria, un'etnia ridottissima e forse (a dispetto dei numerosi e generosi tentativi di mantenerla e svilupparla) in via di scompara.
Sarebbe un vero peccato, perché noi tutti calabresi al di sotto della Sila eravamo (dove fino al XII secolo, dove fino al XIX) grecanici, e profondissime sono tra di noi le tracce del greco: nella lingua, nei riti, nelle tradizioni, nella cultura.
Presento anche tre cartine, che, nella loro eterogeneità nel presentare l'area grecanica, mostrano quanto sia difficile individuarne la reale estensione attuale.

Mi raccomando: il titolo è da leggere Grecìa,
con l'accento sulla i, e non Grécia con l'accento sulla e!

Per quanto riguarda l'origine della lingua grecanica, si scontrano due scuole di pensiero.
Secondo Gerhard Rohlfs (il primo, indimenticato e indimenticabile, e tuttora il più grande studioso della lingua grecanica di Calabria e Puglia, e del calabrese in generale), questa aveva origine direttamente dalla lingua parlata dai colonizzatori della Magna Grecia.
Con lui concordano numerosi studiosi, soprattutto stranieri e greci in particolare, mentre molti altri (soprattutto italiani) ne fanno risalire l'origine all'epoca bizantina, durante la quale, secondo gli altri, si invece avuto solo un rafforzamento e un rinnovamento della lingua greca.
La questione è, e credo sia destinata a restare, irrisolta, in quanto sia gli uni che gli altri portano vari argomenti a sostegno della loro tesi.
Certo, se è dimostrata (come sembra sia dimostrata) la permanenza in Calabria e Puglia di termini e fenomeni linguistici che non possono che avere origine plurimillenaria...
Quello che comunque è certo, è che nei secoli scorsi la diffusione del grecanico in Calabria era molto più estesa di quanto sia attualmente, come potete vedere in questa prima cartina, dove, accanto alle aree dove attualmente si parla greco, sono segnalate le zone in cui lo si parlava nei secoli scorsi: ad ogni colore corrisponde un limite temporale fino al quale sembra fosse parlato il grecanico, a partire dal XV secolo.



Al di là della questione delle origini (tuttora irrisolta) e della presenza storica del grecanico fino ai secoli scorsi (sulla quale invece c'è un accordo generale), si può notare anche una divergenza su quali siano le aree di attuale diffusione del grecanico, come si può vedere da questa seconda cartina, pubblicata sul bellissimo sito Misiti, nella quale ho evidenziato con un rettangolo blu le zone in cui si parla ancora (purtroppo per lo più solo gli anziani!) il grecanico, mentre le altre località segnate fanno parte semplicemente della zona "amministrativa" chiamata grecanica, in cui sono presenti per lo più paesi in cui la lingua si parlava fino a tempi relativamente recenti, mentre in altri ormai da secoli non ne restano che tracce linguistiche.
La terza cartina, dal sito Grecìa Calabra, non distingue tra paesi in cui si parla attualmente grecanico e quelli in cui non si parla più, ed inoltre delinea una zona grecanica diversa da tutte e due le precedenti cartine.
Come si vede, è quanto mai urgente uno studio di questo nostro territorio, prima che se ne perda completamente la sua autenticità.